Consiglio di Amministrazione
Compiti
Il Consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza sulla sostenibilitā finanziaria delle attivitā dell’Ateneo.
Il Consiglio di amministrazione, in particolare, previo parere obbligatorio del Senato accademico:
a) su proposta del Rettore, approva il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo, il documento di programmazione triennale, il piano triennale per l’edilizia e ogni altro atto programmatorio annuale o pluriennale previsto dalla normativa vigente;
b) adotta il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilitā;
c) su proposta del Rettore, conferisce l’incarico al Direttore generale;
d) approva le proposte di avvio del procedimento per la chiamata di ricercatori e di professori di ruolo formulate dai Dipartimenti con adeguata motivazione;
e) approva le proposte di chiamata di ricercatori e di professori di ruolo formulate dai Dipartimenti;
f) delibera l’attivazione, la modifica o la soppressione dei corsi e delle sedi.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre:
a) delibera sulle proposte del Senato accademico in merito all’attivazione, la modifica o la soppressione dei Dipartimenti e delle Facoltā;
b) previa formulazione da parte del Senato accademico dei criteri da utilizzare, delibera sulle attribuzioni di scatto stipendiale dei docenti sulla base delle valutazioni triennali dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale trasmesse dal Nucleo di Valutazione;
c) adotta i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti;
d) adotta i provvedimenti disciplinari o dispone l’archiviazione del procedimento nei confronti dei professori e ricercatori;
e) approva i contratti e le convenzioni di sua competenza;
f) assume ogni atto riservato alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
Ferme le indennitā e i compensi dovuti in base alla normativa vigente e le competenze in merito riservate ad altri organi, il Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio dei revisori dei conti, individua le figure e gli incarichi cui attribuire indennitā di funzione e compensi, entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni salvo che per i rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale. I suoi componenti possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.
Il Consiglio di amministrazione, in particolare, previo parere obbligatorio del Senato accademico:
a) su proposta del Rettore, approva il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo, il documento di programmazione triennale, il piano triennale per l’edilizia e ogni altro atto programmatorio annuale o pluriennale previsto dalla normativa vigente;
b) adotta il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilitā;
c) su proposta del Rettore, conferisce l’incarico al Direttore generale;
d) approva le proposte di avvio del procedimento per la chiamata di ricercatori e di professori di ruolo formulate dai Dipartimenti con adeguata motivazione;
e) approva le proposte di chiamata di ricercatori e di professori di ruolo formulate dai Dipartimenti;
f) delibera l’attivazione, la modifica o la soppressione dei corsi e delle sedi.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre:
a) delibera sulle proposte del Senato accademico in merito all’attivazione, la modifica o la soppressione dei Dipartimenti e delle Facoltā;
b) previa formulazione da parte del Senato accademico dei criteri da utilizzare, delibera sulle attribuzioni di scatto stipendiale dei docenti sulla base delle valutazioni triennali dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale trasmesse dal Nucleo di Valutazione;
c) adotta i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti;
d) adotta i provvedimenti disciplinari o dispone l’archiviazione del procedimento nei confronti dei professori e ricercatori;
e) approva i contratti e le convenzioni di sua competenza;
f) assume ogni atto riservato alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
Ferme le indennitā e i compensi dovuti in base alla normativa vigente e le competenze in merito riservate ad altri organi, il Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio dei revisori dei conti, individua le figure e gli incarichi cui attribuire indennitā di funzione e compensi, entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni salvo che per i rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale. I suoi componenti possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.
Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale, che svolge anche le funzioni di segretario.
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