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Consiglio di amministrazione

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Statuto

Art. 12 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza sulla sostenibilitā finanziaria delle attivitā dell’Ateneo.

2. Il Consiglio di amministrazione, in particolare, previo parere obbligatorio del Senato accademico:
a) su proposta del Rettore, approva il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo, il documento di programmazione triennale, il piano triennale per l’edilizia e ogni altro atto programmatorio annuale o pluriennale previsto dalla normativa vigente;
b) adotta il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilitā;
c) su proposta del Rettore, conferisce l’incarico al Direttore generale;
d) approva le proposte di avvio del procedimento per la chiamata di ricercatori e di professori di ruolo formulate dai Dipartimenti con adeguata motivazione;
e) approva le proposte di chiamata di ricercatori e di professori di ruolo formulate dai Dipartimenti;
f) delibera l’attivazione, la modifica o la soppressione dei corsi e delle sedi.
3. Il Consiglio di amministrazione, inoltre:
a) delibera sulle proposte del Senato accademico in merito all’attivazione, la modifica o la soppressione dei Dipartimenti e delle Facoltā;
b) previa formulazione da parte del Senato accademico dei criteri da utilizzare, delibera sulle attribuzioni di scatto stipendiale dei docenti sulla base delle valutazioni triennali dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale trasmesse dal Nucleo di Valutazione;
c) adotta i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti;
d) adotta i provvedimenti disciplinari o dispone l’archiviazione del procedimento nei confronti dei professori e ricercatori;
e) approva i contratti e le convenzioni di sua competenza;
f) assume ogni atto riservato alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

4. Ferme le indennitā e i compensi dovuti in base alla normativa vigente e le competenze in merito riservate ad altri organi, il Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio dei revisori dei conti, individua le figure e gli incarichi cui attribuire indennitā di funzione e compensi, entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni salvo che per i rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale. I suoi componenti possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.
6. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale, che svolge anche le funzioni di segretario.


Art. 13 - Composizione del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione č costituito dal Rettore, che lo presiede; da tre membri, italiani o stranieri, esterni e non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo nei tre anni precedenti la loro designazione e per tutta la durata dell’incarico, nominati dal Rettore acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico, che lo esprime previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2; da due rappresentanti eletti dagli studenti; da cinque membri della comunitā universitaria, scelti dal Senato accademico, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2 e individuazione di una rosa di nominativi pari al doppio dei componenti da nominare, tra esponenti del personale docente e del personale tecnico-amministrativo che, a seguito di avviso pubblico, abbiano presentato la propria candidatura accompagnata da idoneo curriculum.
2. I tre componenti esterni e i cinque componenti interni ai ruoli dell’Ateneo devono risultare in possesso di comprovata esperienza in campo gestionale ovvero di un’esperienza professionale di alto livello, maturata anche in istituzioni di cultura, di ricerca e di formazione superiori, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale.
3. Per ciascuna componente dei membri del Consiglio di amministrazione va assicurato il rispetto del principio costituzionale della pari opportunitā tra uomini e donne nell’accesso ai pubblici uffici.