Coperture assicurative per il Patrimonio dell'Ateneo
COPERTURE ASSICURATIVE A TUTELA DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL’ATENEO
Polizza All Risks n. 1697.00.13.13582944 stipulata con SACE
La polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Università, salvo solo quanto espressamente escluso dalla polizza stessa.
Ciò premesso, alle condizioni di assicurazione e nei limiti precisati nelle apposite sezioni del contratto assicurativo, si precisa che il patrimonio mobiliare assicurato con la presente polizza si intende garantito:
1. all'interno di qualsiasi bene immobile/ubicazione ove l'Assicurato svolga la propria attività;
2. all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico;
3. durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private;
4. ovunque posti se destinati per loro natura ad un impiego mobile;
5. all'aperto per loro destinazione d'uso.
In caso di sinistro, è necessario:
1. fare quanto è possibile per diminuire il danno;
2. segnalare al Broker l'evento entro quindici giorni da quando l’ufficio competente ne ha avuto conoscenza.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
E' necessario inoltre:
a) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui si dispone;
b) conservare fino alla firma verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso;
c) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, alla quantità e al valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Assicurazione o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
E' concesso all'Università di modificare, dopo aver denunciato il sinistro all'Assicurazione, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività.
Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
Polizza All Risks Opere d’arte n. LSM000019945 - stipulata con Liberty Mutual Insurance Europe
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti provocati dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento dei beni assicurati relativi alle seguenti ubicazioni comprensive dei relativi depositi, salvo quanto disposto dall’Art.5 - "Esclusioni":
Polizza All Risks n. 1697.00.13.13582944 stipulata con SACE
La polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Università, salvo solo quanto espressamente escluso dalla polizza stessa.
Ciò premesso, alle condizioni di assicurazione e nei limiti precisati nelle apposite sezioni del contratto assicurativo, si precisa che il patrimonio mobiliare assicurato con la presente polizza si intende garantito:
1. all'interno di qualsiasi bene immobile/ubicazione ove l'Assicurato svolga la propria attività;
2. all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico;
3. durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private;
4. ovunque posti se destinati per loro natura ad un impiego mobile;
5. all'aperto per loro destinazione d'uso.
In caso di sinistro, è necessario:
1. fare quanto è possibile per diminuire il danno;
2. segnalare al Broker l'evento entro quindici giorni da quando l’ufficio competente ne ha avuto conoscenza.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
E' necessario inoltre:
a) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui si dispone;
b) conservare fino alla firma verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso;
c) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, alla quantità e al valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Assicurazione o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
E' concesso all'Università di modificare, dopo aver denunciato il sinistro all'Assicurazione, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività.
Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
Polizza All Risks Opere d’arte n. LSM000019945 - stipulata con Liberty Mutual Insurance Europe
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti provocati dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento dei beni assicurati relativi alle seguenti ubicazioni comprensive dei relativi depositi, salvo quanto disposto dall’Art.5 - "Esclusioni":
- Museo per la Storia dell’Università, Palazzo Universitario, Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia
- Museo della Tecnica Elettrica, via Ferrata, 6 – 27100 Pavia
- Kosmos Museo di Storia Naturale, Piazza Botta, 9 – 27100 Pavia
- Museo di Archeologia, Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia
- Museo di Mineralogia, Dipartimento di Scienze della Terra, Via Ferrata, 1 – 27100 Pavia
- Museo Camillo Golgi, Palazzo Botta, Piazza Botta, 10 – 27100 Pavia
- Orto Botanico dell’Università di Pavia, Via S. Epifanio, 14 – 27100 Pavia
- Collezione di Antomia ‘Luigi Cattaneo’, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina sperimentale e forense, via Forlanini, 8 – 27100 Pavia
- Collezioni di Matematica, Dipartimento di Matematica “Felice Casorati”, via Ferrata 5 – 27100 Pavia
- Collezioni di Fisiologia, Dipartimento di Medicina Molecolare, Sezione di Fisiologia umana, via Forlanini, 6 – 27100 Pavia
- Collezioni di Istologia ed Embriologia, Dipartimento di Medicina sperimentale, Sezione di Istologia ed Embriologia generale, via Forlanini, 10 – 27100 Pavia
- Collezioni di Musicologia, Corso Garibaldi, 178 – 26100 Cremona.
Polizza RCA – A.R.D. n. 821772572 stipulata con Amissima
L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. all'Università o ad esso locati o noleggiati.
In caso di sinistro l'Università deve darne avviso al Broker, in deroga dell'art. 1913 del Codice Civile, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne è venuta a conoscenza indicando la data, il luogo in cui si è verificato e la descrizione dell'evento.
In caso di apertura del sinistro da parte della compagnia della controparte - quale Impresa Gestionaria - del flusso di informazione di responsabilità verso la Società - quale Impresa Debitrice -, l'Assicurazione si obbliga ad inviare lettera di informativa all'Università, la quale, a tutela dei propri diritti, è tenuta a dare tempestivo riscontro all'Assicurazione per il rispetto dei termini di 30 gg, superati i quali si applica il disposto della responsabilità accettata per silenzio – assenso.
L’Università si impegna, non appena ne sia venuta in possesso, a trasmettere al Broker:
- in caso di sinistro R.C.A., gli eventuali riferimenti testimoniali, le ulteriori informazioni e/o documenti, così come eventuali comunicazioni e/o atti giudiziari inerenti il sinistro;
- in caso di sinistro riconducibile alle Sezioni A.R.D., l'indicazione delle conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.
L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. all'Università o ad esso locati o noleggiati.
In caso di sinistro l'Università deve darne avviso al Broker, in deroga dell'art. 1913 del Codice Civile, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne è venuta a conoscenza indicando la data, il luogo in cui si è verificato e la descrizione dell'evento.
In caso di apertura del sinistro da parte della compagnia della controparte - quale Impresa Gestionaria - del flusso di informazione di responsabilità verso la Società - quale Impresa Debitrice -, l'Assicurazione si obbliga ad inviare lettera di informativa all'Università, la quale, a tutela dei propri diritti, è tenuta a dare tempestivo riscontro all'Assicurazione per il rispetto dei termini di 30 gg, superati i quali si applica il disposto della responsabilità accettata per silenzio – assenso.
L’Università si impegna, non appena ne sia venuta in possesso, a trasmettere al Broker:
- in caso di sinistro R.C.A., gli eventuali riferimenti testimoniali, le ulteriori informazioni e/o documenti, così come eventuali comunicazioni e/o atti giudiziari inerenti il sinistro;
- in caso di sinistro riconducibile alle Sezioni A.R.D., l'indicazione delle conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.
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