Senato Accademico
Il Senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione, allo sviluppo, al coordinamento e alla valutazione dell’attivitā didattica e di ricerca, nel rispetto delle attribuzioni dei Dipartimenti, delle Facoltā, del Nucleo di Valutazione e del Consiglio di amministrazione. Il Senato accademico, in particolare:
a) a maggioranza assoluta dei suoi componenti, approva lo Statuto e il Regolamento generale di Ateneo e ogni loro successiva modifica;
b) previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, approva il codice etico, il regolamento in tema di chiamate dei ricercatori e dei professori di ruolo e i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Facoltā;
c) esprime al Consiglio di amministrazione parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale, sul conto consuntivo e sul piano triennale per l’edilizia;
d) definisce i criteri per la valutazione triennale dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei docenti, anche ai fini delle attribuzioni di scatto stipendiale da parte del Consiglio di amministrazione;
e) determina, per quanto di competenza, i criteri per la stipula di contratti e convenzioni e per l’attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione;
f) esprime parere obbligatorio sul conferimento dell’incarico al Direttore generale;
g) su proposta del Rettore, procede alla nomina del Garante dei diritti degli studenti;
h) su proposta del Rettore, decide sulle violazioni del codice etico che non rientrino nella
competenza del Collegio di disciplina;
i) assume ogni atto riservato alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto e dai regolamentidi Ateneo.
Il Senato accademico, nella sua opera di coordinamento, impulso e razionalizzazione, formula proposte e pareri in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti, tenuto conto delle proposte dei Dipartimenti nei loro piani di sviluppo, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo. In particolare:
a) esprime al Consiglio di amministrazione parere obbligatorio sull’attivazione, la modifica o la soppressione dei corsi e delle sedi;
b) propone al Consiglio di amministrazione l’attivazione, la modifica o la soppressione dei Dipartimenti e delle Facoltā, nei casi di attivazione o modifica dei Dipartimenti valutando la congruitā numerica dei docenti e la pertinenza dei settori scientificodisciplinari
in essi rappresentati e, nei casi delle Facoltā, acquisito il parere favorevole dei Dipartimenti afferenti;
c) su proposta dei Dipartimenti o su proposta delle Facoltā sentiti i Dipartimenti afferenti, istituisce i Consigli didattici di cui all’articolo 30;
d) approva la richiesta di un docente di trasferimento da un Dipartimento a un altro, acquisito il parere dei Dipartimenti interessati;
e) esprime al Consiglio di amministrazione parere obbligatorio sui criteri per la ripartizione delle risorse destinate alla didattica e alla ricerca;
f) esprime al Consiglio di amministrazione parere obbligatorio in merito alle proposte di avvio del procedimento per la chiamata di ricercatori e di professori di ruolo formulate dai Dipartimenti con adeguata motivazione;
g) esprime al Consiglio di amministrazione parere obbligatorio sulle proposte di chiamata di ricercatori e di professori di ruolo formulate dai Dipartimenti.
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