Codice Etico dell'Università di Pavia
Parte I - Principi fondamentali e ambito applicativo del Codice etico
Art. 1 – Principi fondamentali
1. L’Università degli Studi di Pavia è una istituzione pubblica di alta cultura e ricerca con finalità di formazione, erogazione e trasmissione del sapere che si fonda sulla collaborazione tra le componenti della comunità accademica: personale con mansioni di didattica e di ricerca, personale tecnico e amministrativo, studenti.
2. La comunità accademica, consapevole delle origini storiche dell’università, eredita da quelle origini i valori dell’autonomia, della libertà di ricerca e d’insegnamento, della collaborazione con la comunità civile e le istituzioni.
3. L’Ateneo, nello svolgimento delle sue attività, si impegna alla:
− tutela della libertà della ricerca e della didattica;
− promozione della conoscenza;
− sviluppo del confronto critico;
− garanzia dell’eguaglianza delle opportunità;
− valorizzazione del merito.
4. Tale impegno viene assunto dai singoli appartenenti alla comunità accademica nell’ambito dei fondamentali doveri di:
− rispetto della dignità umana;
− rifiuto di ogni forma di ingiusta discriminazione e valorizzazione sia del merito sia delle diversità individuali e culturali;
− piena e trasparente responsabilità individuale nei confronti della comunità accademica e della società civile;
− onestà, integrità e professionalità;
− conoscenza, eccellenza e incentivazione degli studi e delle ricerche scientifiche;
− equità, imparzialità, leale collaborazione e trasparenza.
5. La comunità accademica esalta tra le sue principali finalità quella di promuovere la ricerca e la formazione di livello superiore, in un’ottica di eccellenza, di spirito critico, di libera condivisione dei risultati.
6. Nel rapporto con gli enti locali, le realtà produttive, i centri culturali, le associazioni private, è di rilevante importanza il corretto rispetto dei più comuni principi etici legati alla:
− indipendenza dei percorsi, degli obiettivi e dei risultati della ricerca;
− trasparenza dei processi decisionali, deliberativi e di rendicontazione;
− assenza di cointeressenze economiche, familiari e clientelari;
− interessi della collettività e del bene pubblico.
Art. 2 – Ambito di applicazione del Codice
1. Il presente Codice Etico si propone quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta applicabile, a integrazione delle disposizioni normative già vigenti, ai componenti della comunità accademica.
2. L’Ateneo si impegna a diffondere la conoscenza del presente Codice Etico e a promuovere il rispetto di ogni sua specifica norma.
Parte II - Regole di condotta
Art. 3 – Doveri fondamentali
1. La comunità accademica ritiene essenziali ai fini del conseguimento delle proprie finalità l’integrità morale, l’onestà intellettuale, il rispetto reciproco.
2. Tutti gli appartenenti alla comunità accademica hanno un dovere di correttezza nei confronti dei singoli appartenenti dell’istituzione universitaria e sono tenuti a uniformarsi a criteri di lealtà, probità e imparzialità. Hanno inoltre il dovere di mantenere una condotta collaborativi e rispettosa nei confronti delle disposizioni organizzative dell’Ateneo e di garantire la presenza continua e proficua in sede e negli organi collegiali.
Art. 4 – Decoro dei luoghi di lavoro e di studio
1. Ogni appartenente alla comunità accademica è tenuto al rispetto e al decoro dei luoghi di lavoro, di ricerca, di didattica e di studio.
Art. 5 – Trasparenza e pubblicità
1. Tutte le delibere e i provvedimenti adottati da organi collegiali o monocratici debbono essere informati a criteri di trasparenza e di pubblicità e, nel rispetto delle normative vigenti, a uno spirito di condivisione delle scelte, in vista di un principio di responsabilità che ponga la comunità accademica nella condizione di conoscere le motivazioni e valutare il merito degli atti assunti.
Art. 6 – Protezione della salute e tutela dell’ambiente
1. Nel quadro della garanzia delle condizioni di lavoro e di studio rispettose della dignità personale, la comunità accademica riconosce il valore primario della salvaguardia dell’ambiente e orienta le proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra le proprie attività e le esigenze ambientali, non solo nel rispetto della normativa, ma anche nell’attenzione alla ricerca scientifica e alle migliori esperienze in materia.
Art.7 – Rifiuto di ogni forma di discriminazione
1. L’Ateneo garantisce, nei confronti di tutte le componenti della comunità accademica, le medesime condizioni di rispetto e di pari dignità; respinge ogni forma di discriminazione in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere e l’orientamento sessuale, le convinzioni personali, l’aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le diverse abilità, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l’età.
2. Sussiste discriminazione quando, in vista dei fattori di cui al comma precedente, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra persona in una situazione analoga, nonché quando un provvedimento, un atto, una prassi, un criterio o un comportamento – anche omissivo – possano mettere in una posizione di particolare svantaggio le categorie di persone individuabili in ragione dei fattori elencati al primo comma.
3. La comunità accademica adotta opportune strategie atte a disincentivare e, ove necessario sanzionare, comportamenti discriminatori o vessatori posti in essere nei confronti di un suo componente nell’ambito lavorativo da parte di soggetti in posizione sovraordinata o da altri colleghi, che si sostanziano in forme di pressione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro, ovvero da compromettere la salute, la professionalità, le condizioni esistenziali o la dignità del docente, del ricercatore, del personale tecnico-amministrativo o dello studente.
4. La comunità accademica respinge ogni forma di pregiudizio sociale, ogni molestia o fastidio adottati per uno dei motivi di cui al primo comma, così come ogni prassi stigmatizzante, degradante o umiliante, ossia l’idea di supremazia o superiorità morale di una persona o di un gruppo rispetto ad altri; incoraggia le iniziative volte a proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate e la diversità individuale e culturale.
Art.8 – Abusi, fastidi e molestie di natura sessuale
1. La comunità accademica non tollera e provvede a sanzionare fastidi, abusi o molestie di natura sessuale assicurando alle vittime una sollecita protezione libera dal pregiudizio.
2. Il fastidio e l’abuso sessuali sono definiti come richieste di favori sessuali e/o proposte di prestazioni a contenuto sessuale e/o atteggiamenti o espressioni verbali impropri aventi a oggetto la sfera personale della sessualità rivolti a una persona.
3. È da considerarsi molestia anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci i predetti comportamenti o se ne renda passivo testimone.
4. L’esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante dell’abuso o fastidio sessuale.
5. In considerazione del ruolo educativo dell’Università, assumono particolare gravità i fastidi, gli abusi e le molestie sessuali da parte di docenti nei confronti di studenti.
Art.9 – Abuso di ruolo dominante
1. A nessun appartenente della comunità accademica è consentito abusare dell’autorevolezza derivante dalla propria posizione ovvero dall’incarico ricoperto allo scopo di trarne vantaggi personali o di indurre altri soggetti a eseguire prestazioni o servizi estranei allo svolgimento delle attività istituzionali.
L’abuso può ricorrere anche tramite comportamenti che, seppur non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti dell’Ateneo.
Art.10 – Molestie morali e mobbing
1. La comunità accademica rifiuta qualsiasi tipo di molestia morale o qualsiasi comportamento lesivo della dignità umana e adotta opportune strategie atte a disincentivare e a sanzionare comportamenti vessatori specialmente se abituali e protratti nel tempo che si sostanzino in forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro, di ricerca, di docenza e di studio.
Art.11 – Uso delle risorse economiche istituzionali
1. Gli appartenenti alla comunità accademica devono usare le risorse economiche istituzionali, di provenienza pubblica o privata, ed i beni strumentali secondo criteri di responsabilità, trasparenza, economicità e diligenza; ciò anche al fine di poter giustificare l’uso efficiente ed efficace delle stesse e poter produrre idonea documentazione o rendicontazione su richiesta dei competenti organi o uffici di controllo.
2. A nessun componente è consentito utilizzare risorse strumentali o economiche dell’Università per fini di natura personale o per scopi non istituzionali, o in ogni caso non espressamente consentiti dalla normativa vigente in materia.
Art.12 – Uso del nome e della reputazione dell'Università
1. Tutti i componenti della comunità accademica sono tenuti a rispettare il buon nome dell’Università e a non recare danno alla sua reputazione.
2. Salvo espressa autorizzazione, a nessun componente della comunità accademica è consentito utilizzare il logo dell’Università al di fuori dei rapporti istituzionali.
Art.13 - Doni, benefici, atti di liberalità
1. Gli appartenenti alla comunità accademica non devono sollecitare, a proprio vantaggio, offerte, anche di modico valore, di doni o liberalità.
2. Gli appartenenti alla comunità accademica possono accettare esclusivamente le offerte spontanee di doni o liberalità di modico valore in occasione di incontri culturali, visite o convegni scientifici, a condizione che l’accettazione non vincoli, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle attività istituzionali.
Art.14 – Tutela della proprietà intellettuale e condanna del plagio
1. La comunità accademica, in considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, ritiene che i relativi risultati debbano contribuire allo sviluppo e al benessere della collettività; promuove la tutela della proprietà intellettuale nei modi previsti dalla normativa vigente.
2. La comunità accademica condanna il plagio inteso come la parziale o totale attribuzione di parole, idee, scoperte, risultati di ricerche o di attività di laboratorio altrui a se stessi o a un altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate, o come l’omissione della citazione delle fonti. Il plagio può essere intenzionale o conseguente a una condotta non diligente.
3. Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare specificamente, se possibile, il contributo dei singoli componenti.
4. Nell’ambito di ciascun gruppo di ricerca è compito del coordinatore:
a) promuovere le condizioni che consentono a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità, libertà;
b) valorizzare i meriti individuali e individuare le responsabilità di ciascun partecipante;
c) sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l’argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche di confine o che richiedano un approccio metodologico complesso o multidisciplinare.
Art.15 – Conflitto di interessi
1. Si ha conflitto di interessi quando l’interesse privato di un appartenente alla comunità accademica si ponga in potenziale o effettivo contrasto oppure risulti incompatibile con l’interesse dell’Ateneo.
2. Il conflitto può essere causato in via esemplificativa:
a) da rapporti di lavoro o di consulenza con enti di formazione o di ricerca potenzialmente o effettivamente concorrenti con l’Ateneo;
b) da attività professionali privatamente esercitate in oggettiva concorrenza con le attività istituzionalmente svolte in Ateneo;
c) dalla utilizzazione di informazioni acquisite in Ateneo in vista di vantaggi personali o a favore di terzi;
d) dalla negoziazione e dalla stipula di contratti che si risolvano, al di fuori di quanto consentito dalle normative, in vantaggi personali o di terzi.
3. Chi ritenga di trovarsi o di potersi trovare in una situazione di effettivo o potenziale conflitto tra i propri interessi e quelli dell’Ateneo è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli organi competenti.
Art.16 - Nepotismo e favoritismo
1. La comunità accademica disapprova e disincentiva il nepotismo e il favoritismo in quanto contrastanti con la dignità umana, con la valorizzazione dei meriti individuali, con l’onestà, l’integrità, la professionalità e le libertà accademiche, con l’equità, l'imparzialità e la trasparenza.
2. L’accertamento dei casi di nepotismo e favoritismo da parte degli Organi competenti richiede un approccio che tenga conto del contesto e delle circostanze, al fine di bilanciare i diversi valori in gioco ed evitare arbitrarie discriminazioni di candidati obiettivamente meritevoli ed eccellenti.
Parte III - Disposizioni attuative
Art.17 – Osservanza e violazione del Codice Etico1. Ogni componente della comunità accademica è tenuto a osservare le disposizioni del presente Codice Etico e può altresì rivolgersi alla Commissione di garanzia di cui al successivo art. 18 per ottenere consiglio circa l’applicazione del presente Codice Etico o la condotta appropriata in relazione alle fattispecie ricadenti nel relativo ambito di applicazione.
Art.18 - Commissione di garanzia
1. Ai fini della corretta attuazione dei precetti deontologici contenuti nel presente Codice Etico è istituita un’apposita Commissione di garanzia, nominata dal Senato Accademico e composta da cinque componenti, di cui uno con funzioni di Presidente scelto tra i professori ordinari dell’Ateneo in materie giuridiche, anche in quiescenza, e da quattro componenti, di cui due scelti tra il personale docente e ricercatore di ruolo dell’Ateneo e due tra il personale tecnico e amministrativo di ruolo. L’incarico dei componenti è di durata triennale, a decorrere dalla nomina, rinnovabile.
2. La Commissione di garanzia:
a) ha funzioni consultive, di indagine e di controllo in merito all’attuazione e al rispetto delle norme del presente codice;
b) può indicare, entro 60 gg. dalla segnalazione, agli organi competenti i responsabili di eventuali inadempienze ai fini dell’eventuale avvio, ove ne ricorrano i presupposti, dell’azione disciplinare;
c) sottopone agli organi competenti proposte di revisione o di integrazione del presente codice.
3. La Commissione svolge le proprie funzioni su iniziativa del Rettore; i suoi atti sono adottati nel rispetto del principio del contraddittorio con gli interessati, e devono essere motivati; gli stessi sono assunti entro 90 giorni dalla data dell’atto di iniziativa, essendo perento il procedimento in caso di inerzia.
4. Il procedimento per l’accertamento delle eventuali violazioni comportamentali previste dalle disposizioni del presente Codice Etico è sospeso nel caso di avvio o pendenza di procedimento disciplinare e/o giudiziario.
5. Il Presidente della Commissione di garanzia assicura le opportune concertazioni con il Presidente del Comitato Unico di garanzia di cui all’art.21 della Legge n.183/2010 al fine di garantire il necessario coordinamento e la dovuta collaborazione tra i due organi.
Art.19 – Provvedimenti della Commissione di garanzia
1. La Commissione di garanzia può proporre al Senato accademico l’adozione dei sotto indicati provvedimenti:
a) sospensione del procedimento;
b) archiviazione;
c) richiamo riservato;
d) biasimo comportamentale con deposito degli atti nel fascicolo personale dell’interessato, nei casi di violazione grave o reiterata delle disposizioni del presente Codice Etico.
2. A richiesta del componente della comunità accademica assoggettato a valutazione comportamentale, il provvedimento con cui è stata disposta l’archiviazione può essere reso pubblico.
3. Nei casi di richiamo riservato o di biasimo comportamentale, la Commissione di garanzia può decidere di rendere pubblica sul sito web di Ateneo la “massima” etica, desunta dal caso concreto, a valere per la comunità accademica come esempio di violazione comportamentale.
4. I provvedimenti adottati dal Senato Accademico, su proposta della Commissione di garanzia, sono, in ogni caso, trasmessi in copia al Responsabile della relativa struttura di appartenenza.
5. Nei casi di biasimo comportamentale, il Rettore provvederà a informare le competenti strutture dell’Ateneo che ne potranno tenere conto per un periodo massimo di tre anni.
Art.20 – Disposizioni finali
1. Il presente Codice Etico, emanato con decreto del Rettore, entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell’Albo Ufficiale dell’Università.
2. Le disposizioni contenute nel presente Codice Etico dovranno essere adeguate e rese conformi alle disposizioni contenute nello Statuto di Ateneo, da emanarsi ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n.240/2010.