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Senato accademico

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Statuto

Articolo 10 - Senato Accademico

1. Il Senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione, allo sviluppo, al coordinamento e alla valutazione dell’attività didattica e di ricerca, nel rispetto delle attribuzioni dei Dipartimenti, delle Facoltà, del Nucleo di Valutazione e delConsiglio di amministrazione.
2. Il Senato accademico, in particolare:
a) a maggioranza assoluta dei suoi componenti, approva lo Statuto e il Regolamento generale di Ateneo e ogni loro successiva modifica;
b) previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, approva il codice etico, il regolamento in tema di chiamate dei ricercatori e dei professori di ruolo e i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Facoltà;
c) esprime al Consiglio di amministrazione parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale, sul conto consuntivo e sul piano triennale per l’edilizia;
d) definisce i criteri per la valutazione triennale dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei docenti, anche ai fini delle attribuzioni di scatto stipendiale da parte del Consiglio di amministrazione;
e) determina, per quanto di competenza, i criteri per la stipula di contratti e convenzioni e per l’attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione;
f) esprime parere obbligatorio sul conferimento dell’incarico al Direttore generale;
g) su proposta del Rettore, procede alla nomina del Garante dei diritti degli studenti;
h) su proposta del Rettore, decide sulle violazioni del codice etico che non rientrino nella competenza del Collegio di disciplina;
i) assume ogni atto riservato alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti
 di Ateneo.
3. Il Senato accademico, nella sua opera di coordinamento, impulso e razionalizzazione, formula proposte e pareri in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti, tenuto conto delle proposte dei Dipartimenti nei loro piani di sviluppo, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo. In particolare:
a) esprime al Consiglio di amministrazione parere obbligatorio sull’attivazione, la modifica o la soppressione dei corsi e delle sedi;
b) propone al Consiglio di amministrazione l’attivazione, la modifica o la soppressione dei Dipartimenti e delle Facoltà, nei casi di attivazione o modifica dei Dipartimenti valutando la congruità numerica dei docenti e la pertinenza dei settori scientificodisciplinari
in essi rappresentati e, nei casi delle Facoltà, acquisito il parere favorevole dei Dipartimenti afferenti;
c) su proposta dei Dipartimenti o su proposta delle Facoltà sentiti i Dipartimenti afferenti, istituisce i Consigli didattici di cui all’articolo 30;
d) approva la richiesta di un docente di trasferimento da un Dipartimento a un altro, acquisito il parere dei Dipartimenti interessati;
e) esprime al Consiglio di amministrazione parere obbligatorio sui criteri per la ripartizione delle risorse destinate alla didattica e alla ricerca;
f) esprime al Consiglio di amministrazione parere obbligatorio in merito alle proposte di avvio del procedimento per la chiamata di ricercatori e di professori di ruolo formulate dai Dipartimenti con adeguata motivazione;
g) esprime al Consiglio di amministrazione parere obbligatorio sulle proposte di chiamata di ricercatori e di professori di ruolo formulate dai Dipartimenti.
4. Il Senato accademico può costituire commissioni per lo studio e l’istruttoria di questioni inerenti a specifiche materie nonché commissioni consultive di Ateneo in tema di ricerca e didattica.
5. Il Senato accademico, a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, può proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia al Rettore, se decorsi almeno due anni dall’inizio del suo mandato, nelle forme stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
6. Alle riunioni del Senato accademico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale, che svolge anche le funzioni di segretario.
7. Il Senato accademico dura in carica tre anni accademici, salvo che per i rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale. I suoi componenti possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

 

Art. 11 - Composizione del Senato accademico
1. Il Senato accademico è costituito dal Rettore, da ventuno docenti di ruolo compresi i ricercatori a tempo determinato, da due rappresentanti eletti dal personale tecnicoamministrativo e da cinque rappresentanti eletti dagli studenti, di cui uno iscritto a un dottorato di ricerca e quattro iscritti a corsi di laurea o di laurea magistrale.
2. I rappresentanti dei docenti sono eletti da tre collegi elettorali corrispondenti alle tre macroareee definite dal Regolamento generale di Ateneo, nella misura di sette senatori per ciascun collegio. Per ciascuna macroarea devono essere soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: l’elezione di almeno un rappresentante per ogni area scientificodisciplinare di Ateneo in cui la macroarea si articola; l’elezione di almeno un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore; l’elezione di almeno tre e non più di quattro direttori di Dipartimento.
3. A esclusione dei direttori di Dipartimento, l’elezione dei rappresentanti dei docenti è preceduta da una formalizzazione delle candidature. Le modalità di elezione delle componenti  del Senato accademico sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.